martedì 25 febbraio 2014

Forma di Governo

PARLAMENTO UNICO                                            Febbraio 2014




Le possibili occasioni per migliorare la struttura parlamentare italiana passano evidentemente attraverso leggi costituzionali di revisione (art.138).
Certe interpretazioni giuridiche hanno dimostrato che Camera e Senato non garantiscono talvolta in maniera opportuna le necessarie scritture, letture e riletture, verifiche e controlli degli atti legislativi; tuttavia queste procedure sono essenziali strumenti di governo democratico della forma repubblicana.
Se la prospettiva del Parlamento Unico (500 parlamentari con mandato elettorale a carattere nazionale) venisse presa in considerazione, allora sono convinto che sarebbe irrilevante bloccarsi di fronte a problemi di nomenclatura che impedirebbero la fusione delle due Camere.
Il risvolto auspicabile sarebbe decisamente indirizzato verso un’assemblea competente (distinta dal Parlamento Unico) che possa esprimersi nei processi di valutazione istituzionale in virtù di principi fondamentali: parlo chiaramente della Corte Costituzionale che attualmente è composta da 15 persone e che potrebbe essere trasformata in una Corte di Eccellenza Parlamentare costituita da 21 esegeti.
La differenza sarebbe determinata dalla nuova collocazione dei Senatori a vita/ex-Presidenti della Repubblica, ovvero 6 prestigiose ed illustri personalità che non partecipando più alle votazioni in Senato verrebbero rinominati Parlamentari Eccellenti della Consulta.  
La consuetudine del passaggio obbligato ad altre mani per le revisioni di rito e convalida giuridica resterebbe un’operazione qualificante, e nello stesso tempo l’iter parlamentare verrebbe migliorato in ragione di un comitato ristretto di garanzia già professionalmente accreditato.

Limite d'età per il Presidente della Repubblica e per i 21 Parlamentari della Consulta: minimo 50 anni e massimo 90 anni.

domenica 23 febbraio 2014

Sistema Elettorale

LE TRE TORNATE                                                       Febbraio 2014



L’eco di sostanziali riforme costituzionali in Italia, lascia in sospeso un’importante situazione di organizzazione istituzionale e legislativa. Sebbene esistano in ambito elettorale varie procedure democratiche (maggioranza semplice, relativa, qualificata, assoluta, etc.), proviamo a delineare una nuova proposta di maggioranza determinata ovvero una configurazione parzialmente prefissata.
Nell’ipotesi che si possa costituire un Parlamento unico di 5oo parlamentari, il raggiungimento politico della governabilità sarà determinato dal 51% dei seggi (circa 255 poltrone) cioè una maggioranza più che sufficiente ma non esagerata.
Le tre tornate elettorali avranno una soglia di sbarramento per l’accesso in Parlamento: 1.000.000 di voti validi. I partiti che non raggiungono tale numero di voti verranno esclusi dalla selezione, ma tutti i voti validi al di sotto della soglia di accesso verranno sommati complessivamente in una casella di resto che servirà ad attribuire un premio di maggioranza al partito che otterrà il più alto numero di voti dalla somma dei propri risultati nelle tre tornate.
Dalla prima tornata verranno selezionate le 6 maggiori quantità di voti corrisposti ai partiti che resteranno eleggibili per il secondo turno di votazione; in caso di parità nel numero di voti ci saranno più di 6 partiti selezionati. Nella seconda votazione l’elezione sarà convalidata allo stesso modo e qualsiasi partito non rientri nei primi 6 maggiori numeri di voti verrà escluso. Terza tornata: i risultati delle prime 6 quantità di voti del terzo turno verranno sommate ai relativi voti ottenuti dai partiti nelle precedenti tornate.
Al partito che ottiene il maggior numero di voti, sommando i risultati di ogni turno, verranno assegnati 250 seggi (50% dei parlamentari). Ad ogni partito che avrà ottenuto il più alto numero di voti in una tornata elettorale verrà attribuito +1 seggio come “premio di tornata”.
Quindi il vincitore finale che avrà 250 seggi, con 3 “premi di tornata” raggiungerà 253 seggi; diversamente i “premi di tornata” potranno andare ad altri partiti non vincitori finali di maggioranza.
Dalla casella di resto poi, verrà conteggiato il premio di maggioranza corrispondente ad 1 seggio ogni 500.000 voti di resto; se per esempio ci saranno 1.234.658 voti nella casella di resto, bisognerà attribuire +2 seggi al vincitore finale.

Le assegnazioni dei seggi per i partiti di minoranza sono: 100 seggi al secondo partito (20%); 75 seggi al terzo (15%); 50 seggi al quarto partito (10%); 15 seggi al quinto (3%); 5 seggi al sesto partito (1%).

Premio di minoranza: la somma di tutte le schede bianche verrà divisa per 3 (tre turni di votazione) al fine di ottenere una media, ed il numero risultante servirà a distribuire 1 seggio (ogni 500.000 voti bianchi) ad ogni partito di minoranza, iniziando dal sesto, poi al quinto, al quarto, al terzo ed infine al secondo; i seggi attribuibili come premi di minoranza non possono essere più di cinque.
Tutte le schede nulle saranno sommate ai voti degli astenuti, ed il risultato sarà diviso per 2: se il numero ottenuto raggiunge il 51% degli aventi diritto al voto vorrà dire che le elezioni politiche sono invalidate e tutti i partiti potranno partecipare alle successive elezioni ma con candidati completamente diversi.
Le posizioni dei partiti che si candidano alle elezioni politiche non possono prevedere coalizioni finalizzate al raggiungimento di voti o percentuali. Se esistono per certi gruppi politici le condizioni di coalizione, dovranno pertanto presentarsi con un programma elettorale associato ad un unico simbolo o nome.
Le preferenze per mano degli elettori ai candidati alle elezioni devono essere garantite; per ogni tornata elettorale si prevede una sola giornata di votazione con orario fisso dalle 6 alle 18.


sabato 22 febbraio 2014

Riforme Costituzionali

TITOLO QUINTO                              Febbraio 2014



Le Regioni possono essere considerate porzioni di territorio nazionale ed in quanto entità territoriali potrebbero essere riorganizzate sul piano istituzionale. La proposta riguarda la trasformazione delle presenti regioni a statuto ordinario/speciale, una differenza che lascia eccessive distinzioni amministrative per la regolamentazione giuridica generale.  
In tal senso si potrebbe pensare a nuove Regioni con Statuto Unificato: destituendo le 20 regioni esistenti, si potrebbero introdurre delle “microregioni” più adatte al provincialismo reale del Paese; le circoscrizioni provinciali potrebbero essere riconsiderate come regioni amministrative autonome con capoluogo regionale negli edifici delle Prefetture.

Esempio
Regione Trentino con capoluogo di regione provinciale Trento;
Regione della Provincia di Lecce o di Pescara;
Regione Valle d’Aosta con capoluogo di regione Aosta;
Regione provinciale di Grosseto o di Cagliari.

Attualmente le Regioni che hanno meno di 1.000.000 di abitanti sono: 
Basilicata, Molise, Umbria e Valle d’Aosta.

Con modifica dell’art.132 del Titolo Quinto in merito alla creazione di nuove regioni, si potrebbe passare dal limite minimo di un milione di abitanti al limite minimo di 100.000 residenti. Con l’istituzione di un centinaio di regioni a statuto unificato, l’intero territorio nazionale godrebbe di grandi benefici in materia di autonomia locale e l’attuazione delle città metropolitane ad alta intensità di urbanizzazione vedrebbe un più facile compimento traendo risorse dalla dismissione delle 20 Regioni d’Italia.
Il contesto storico contemporaneo non presenta facilitazioni di carattere espansivo della pubblica amministrazione e per questo motivo il numero delle città metropolitane dovrebbe essere pensato in una misura capace di raggiungere prospettive di rapida realizzazione.
Nell’indicare una linea d’intervento possiamo dire: le città che superano i 500.000 abitanti residenti in territori altamente urbanizzati verrebbero nominate Città Metropolitane e gli attuali Palazzi delle Regioni rinominati Municipi delle Città Metropolitane.

Esempio
Il Palazzo della Regione di Palermo o di Torino diventerebbe il Municipio della Città Metropolitana ed il Palazzo della Prefettura di Provincia verrebbe riorganizzato come capoluogo di regione circoscrizionale.
Le 6 Città Metropolitane:
Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Genova.

I Comuni delle 6 Città Metropolitane verrebbero soppressi ed il limite minimo di 1.000 abitanti per ogni comune italiano darebbe un’adeguata configurazione complessiva.